Regolamento
Art. 38
In vigore dal 23 apr 1886
L'esattore speciale prima di assumere l'ufficio al più tardi entro un mese dalla nomina, presterà una cauzione mediante vincolo di rendita consolidata dello Stato, ovvero con un deposito di rendita della stessa specie o di numerario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, per una somma corrispondente all'ammontare di una rata delle contribuzioni consorziali.
Quando l'esattore speciale sia anche incaricato del servizio di cassa, dovrà prestare un'altra cauzione nella misura determinata dal regolamento del Consorzio.
La rendita pubblica sarà valutata al corso medio del semestre anteriore a quello in cui la cauzione è prestata, e sarà computata solamente per nove decimi del dello valore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-28;3733#art-r-38