Regolamento
Art. 40
In vigore dal 23 apr 1886
Nel caso che durante il contratto per l'esattoria la rendita data in cauzione diminuisca di valore, o la cauzione venga per qualunque causa a mancare in tutto od in parte, ovvero l'ammontare delle contribuzioni annuali aumenti in modo che la cauzione più non corrisponda ad una rata di esse, l'esattore dovrà reintegrarla o completarla entro il termine indicato nell'invito che gli sarà all'uopo indirizzato.
Questo termine non potrà essere maggiore di un mese nè minore di tre giorni e decorrerà dal giorno in cui l'invito sarà stato notificato.
Se l'esattore lascierà trascorrere il detto termino senza reintegrare o completare la sua cauzione, la Commissione amministrativa promuoverà dal prefetto la dichiarazione di decadenza dell'esattore o la nomina di un sorvegliante.
Se la Commissione amministrativa indugerà a promuovere questi provvedimenti, il prefetto potrà prenderli d'ufficio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-28;3733#art-r-40