Regolamento
Art. 46
In vigore dal 23 apr 1886
Quando il Consorzio aspiri ad ottenere mutui dalla Cassa dei depositi e prestiti, le scadenze per il pagamento delle contribuzioni consorziali dovranno essere uguali a quelle delle imposte sui terreni e sui fabbricati, e, salvo il caso che il territorio consorziale sia compreso nei limiti di un solo comune, sarà obbligatoria la nomina di un unico esattore speciale, la quale, in caso di ritardo per parte della Commissione amministrativa, sarà fatta in conformità dell' del presento regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-28;3733#art-r-46