Regolamento
Art. 52
52 / 61In vigore dal 23 apr 1886
Ottenuto il parere del Consiglio di agricoltura, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio decide sulla concessione del concorso, stabilendo con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, la quota d'interesse annuo, cui si limita il concorso dello Stato, la durata di esso concorso ed il numero delle parti nelle quali l'opera va distinta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-28;3733#art-r-52