Art. 13
In vigore dal 8 ott 1881
Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio si riserva:
1. Di far visitare la scuola ogni qualvolta, ne ravvisi la convenienza, dagli ispettori delle industrie e dell'insegnamento industriale, o da altre persone di sua fiducia.
2. Di sospendere temporaneamente o difinitivamente il sussidio, cui all', qualora non fossero osservate le disposizioni del presente statuto e le ispezioni dimostrassero che la scuola non dà risultati soddisfacenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1881-08-23;288#art-13