Art. 14
In vigore dal 8 ott 1881
Venendo per qualsiasi causa a cessare la scuola, il suo materiale scientifico e non scientifico resterà donato d'ora per allora al regio ospizio di beneficenza, il quale rientrerà in possesso dei locali assegnati alla scuola stessa, fatta eccezione pel materiale scientifico della scuola di disegno, che rimarrà in proprietà del comune.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1881-08-23;288#art-14