Art. 11

In vigore dal 8 ott 1881
Spetta altresì al consiglio dirigente; a) Deliberare al principio d'ogni anno scolastico, i programmi degli insegnanti e gli orari. A questi lavori del consiglio parteciperà con voto Consultivo ogni insegnante della scuola, per la parte che lo riguarda. b) Approvare il bilancio preventivo e consuntivo della scuola e curarne la gestione. c) Stabilire i tempi e le modalità degli esami finali e nominare la commissione esaminatrice. d) Redigere e presentare, agli enti che contribuiscono al mantenimento della scuola, nei primi due mesi dopo la chiusura dell'anno scolastico, una completa relazione sull'andamento della scuola accompagnata dai programmi, dagli orari, dal bilancio preventivo e consuntivo e da prospetti dimostranti la frequenza degli alunni, il risultato degli esami di promozione e finali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1881-08-23;288#art-11

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