Art. 9

In vigore dal 8 ott 1881
Il consiglio nella prima seduta di ogni anno scolastico sceglie tra i suoi componenti il proprio presidente, che è sempre rieleggibile. Il componente più anziano di età fa le veci di vice presidente. Le sedute del consiglio sono valide coll'intervento di tre componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza fra i votanti, in caso di parità di voti l'affare controverso sarà riferito in seconda convocazione, nella quale, ove nuovamente si verifichi parità di suffragi, sarà preponderante il voto del presidente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1881-08-23;288#art-9

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