Art. 5

In vigore dal 8 ott 1881
La scuola è serale e diurna; serale per l'insegnamento tecnico, diurna per il lavoro delle officine. Il corso si compie in un triennio. Il tempo della chiusura ed apertura della scuola è stabilito dal regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1881-08-23;288#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo