Art. 5
In vigore dal 8 ott 1881
La scuola è serale e diurna; serale per l'insegnamento tecnico, diurna per il lavoro delle officine.
Il corso si compie in un triennio.
Il tempo della chiusura ed apertura della scuola è stabilito dal regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1881-08-23;288#art-5