Art. 2

In vigore dal 8 ott 1881
Il regio ospizio di beneficenza, concorre apprestando gratuitamente i casamenti necessari alla conveniente istituzione della scuola e delle officine per le pratiche esercitazioni degli allievi. Resta escluso il regio ospizio dalle spese che occorrono per la sistemazione dei casamenti anzidetti, non avendo esso altro obbligo che quello di somministrarli nello stato in cui si trovano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1881-08-23;288#art-2

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