Art. 3
In vigore dal 8 ott 1881
Le spese di prima istituzione e di adattamento dei casamenti, previsti in lire 12,000, sono sostenute dal Ministero d'Agricoltura, industria e commercio per la somma di lire 4,000, e dalla provincia, dal comune e dalla camera di commercio per il rimanente in proporzioni eguali.
La spesa di annuo mantenimento è stabilita in lire 12,000.
Essa è sostenuta per lire 4800 dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, e per lire 2400, da ciascuno degli altri enti: provincia, comune e camera di commercio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1881-08-23;288#art-3