Art. 8

In vigore dal 8 ott 1881
Il Governo della scuola, è commesso ad un consiglio, composto di un rappresentante del Governo di un rappresentante della provincia, di un rappresentante del municipio, di un rappresentante della camera di commercio ed arti, e del sopraintendente del regio ospizio di beneficenza. I membri del consiglio, salvo il sopraintendente dell'ospizio, nei primi due anni si rinnovano per sorteggio, e negli anni successivi per anzianità: essi sono sempre rieleggibili. La sede del consiglio è presso il regio ospizio di beneficenza. Il servizio di segreteria è affidato al personale preposto alla segreteria dell'ospizio medesimo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1881-08-23;288#art-8

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