Art. 10

In vigore dal 8 ott 1881
Il consiglio compila il regolamento interno, nomina il direttore, determina il numero e gli stipendi degli insegnanti, dei capi d'officina e di tutto il personale della scuola, che esso nomina e retribuisce nella misura stabilita dalla pianta organica così pure infligge, quando ne è il caso, le sospensioni e le rimozioni dall'ufficio. Però in quest'ultimo caso di destituzione, il voto del presidente, non ha preponderanza e le deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza almeno di tre voti. Tutti questi provvedimenti saranno sottoposti per la necessaria approvazione al Ministero di agricoltura, industria e commercio, cui sarà sottoposto anche il regolamento della scuola, insieme con la pianta organica degli insegnanti corredata dall'indicazione degli stipendi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1881-08-23;288#art-10

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