Art. 15
In vigore dal 8 ott 1881
Al concorso per parte dello Stato nelle spese della scuola, sarà provveduto con le somme inscritte nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio del corrente anno al capitolo 20 (istituti superiori e scuole di arti e mestieri) e per gli anni successivi con le somme che saranno appositamente stanziate nel, bilancio stesso.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 23 agosto 1881.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 17 settembre 1881
Reg. 116 Atti del Governo a f. 16 Paladini
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli.
Berti.
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