Statuto›Titolo VI
Art. 185
In vigore dal 17 feb 1875
La banca nazionale toscana è soggetta alla vigilanza governativa da esercitarsi nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, e contribuisce annualmente alle spese a quella relative nelle proporzioni fissate dal regio Governo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-185