Art. 2

In vigore dal 17 feb 1875
Fino a che durino gli effetti della legge del 30 aprile 1874, n. 1920, restano abrogati gli dello statuto suddetto. Pel tempo stesso è abrogata quella parte dello che stabilisce la somma di numerario in cassa potere essere ridotta ad un quarto della somma totale formata dai biglietti in circolazione, dai conti correnti e dai biglietti a ordine pagabili a vista.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-rd-2

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