Art. 4

In vigore dal 17 feb 1875
Ad osservanza dell' del codice di commercio la banca, nel termine di un mese dalla data del presente decreto, farà, a norma dell' del codice medesimo, il deposito dello statuto, e dentro un mese dal deposito compirà gli altri atti di notorietà prescritti dallo . Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addì 14 gennaio 1875. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 22 gennaio 1875 Reg.° 80 Atti del Governo a c. 27. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Vigliani. M. Minghetti. G. Finali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-rd-4

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