StatutoTitolo III

Art. 163

In vigore dal 17 feb 1875
La direzione generale, richiesti ed ottenuti gli schiarimenti e le notizie che possano occorrerle, traduce da essi il bilancio generale della banca che dentro il 10 febbraio trasmette alla revisione dei sindaci nominati dagli azionisti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-163

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