Statuto›Titolo III
Art. 163
In vigore dal 17 feb 1875
La direzione generale, richiesti ed ottenuti gli schiarimenti e le notizie che possano occorrerle, traduce da essi il bilancio generale della banca che dentro il 10 febbraio trasmette alla revisione dei sindaci nominati dagli azionisti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-163