StatutoTitolo III

Art. 165

In vigore dal 17 feb 1875
Il bilancio si chiude al 31 dicembre e il portafoglio esistente si risconta a benefizio del bilancio successivo. Le sofferenze dell'esercizio in corso si passano a perdite, e i recuperi vanno a benefizio del bilancio di quell'anno in cui siano in tutto o in parte riscossi.
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