Statuto›Titolo III
Art. 161
In vigore dal 17 feb 1875
Il consiglio superiore sceglie e delega le persone o gli istituti che debbono assumere la rappresentanza legale della banca, e funzionare come agenzie della medesima.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-161