Statuto›Titolo III
Art. 158
In vigore dal 17 feb 1875
Le varie operazioni della banca si combinano nei giorni ciò destinati dal consiglio superiore, e quando cadono in giorno festivo si rimettono al giorno dopo o a quello antecedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-158