Statuto›Titolo III
Art. 167
In vigore dal 17 feb 1875
I sindaci chiedono al direttore generale e al capo della contabilità gli schiarimenti che credono, esaminando i registri e libri di scrittura. Compiuta la revisione rimettono al consiglio superiore per mezzo del direttore generale il bilancio accompagnato da un rapporto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-167