StatutoTitolo III

Art. 170

In vigore dal 17 feb 1875
Sugli utili così ridotti si ritiene un ventesimo a titolo di massa di rispetto. Quando questa superi il decimo del capitale effettivo della banca, l'avanzo può distribuirsi con gli utili per deliberazione del consiglio. Il consiglio può votare l'impiego della massa di rispetto in acquisto di fondi pubblici dello Stato ed in immobili.
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