StatutoTitolo IV

Art. 174

In vigore dal 17 feb 1875
Lo stralcio non deve durare più chi sei mesi. Se al termine del semestre rimanessero titoli o valori non realizzati, si venderanno al pubblico incanto, onde l'effetto sia che due mesi dopo, realizzato tutto l'attivo e chiuso lo stralcio, venga repartito agli azionisti ciò che loro appartiene.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-174

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