StatutoTitolo IV

Art. 177

In vigore dal 17 feb 1875
L'amministrazione dello stralcio è riveduta da due sindaci nominati espressamente dall'assemblea generale, i quali ne rendono conto mediante rapporto da pubblicarsi a cura del consiglio superiore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-177

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