Statuto›Titolo IV
Art. 177
In vigore dal 17 feb 1875
L'amministrazione dello stralcio è riveduta da due sindaci nominati espressamente dall'assemblea generale, i quali ne rendono conto mediante rapporto da pubblicarsi a cura del consiglio superiore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-177