StatutoTitolo V

Art. 182

In vigore dal 17 feb 1875
La medesima esecuzione parata e personale compete alla banca contro i suoi debitori, anche per frutti, interessi, provvisioni, diritti di custodia, differenze di conti correnti o depositi, e altre competenze dipendenti dalle operazioni di che nel titolo II del presente statuto, o anche dipendenti dallo stralcio di che nel titolo precedente.
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