Statuto›Titolo V
Art. 183
In vigore dal 17 feb 1875
Nel caso di fallimento o di sospensione di pagamenti di alcun debitore della banca può accedersi alla concordia proposta dai suoi creditori, come trasferirsi ad altri il credito, perché senza responsabilità della banca. In caso di lite può del pari transigersi. Ma la concordia, la cessione, la transazione non potranno essere accettate che in forza di una deliberazione presa a maggioranza di voti dai consigli di direzione insieme ai censori e approvata dal direttore generale.
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