StatutoTitolo V

Art. 184

In vigore dal 17 feb 1875
La banca paga e riscuote alle sue casse coi propri biglietti o con moneta corrente nel Regno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-184

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo