StatutoTitolo VII

Art. 186

In vigore dal 17 feb 1875
Finché durerà in vigore la legge del 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2ª), sulla circolazione cartacea nel Regno d'Italia, il consiglio superiore avrà piena autorità: a) di nominare le persone incaricate di rappresentare la banca nel consorzio stabilito dall' della legge medesima; b) di deliberare intorno ai regolamenti del consorzio stesso e alle convenzioni che occorrerà stipulare tra i diversi istituti che ne fanno parte; c) di deliberare intorno ai regolamenti da pubblicarsi per decreto reale, in quanto la legge citata prescriva che sieno udite le banche di emissione; d) e in generale di prendere tutti quei provvedimenti che saranno necessari per la esecuzione delle disposizioni della legge suddetta. Visto d'ordine di S. M. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro delle Finanze M. MINGHETTI. Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio G. FINALI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-186

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