Statuto›Titolo V
Art. 180
In vigore dal 17 feb 1875
Ai debitori della banca è vietato l'opporre la eccezione desunta dalla qualità di non commerciante; e le cambiali, i pagherò e altri recapiti all'ordine, come i pagherò di corredo ai pegni, sottopongono qualunque obbligato verso la banca, ancorchè non negoziante; all'esecuzione parata e personale, con godere di tutti i privilegi delle cambiali all'ordine firmate da persone addette al commercio.
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