StatutoTitolo V

Art. 180

In vigore dal 17 feb 1875
Ai debitori della banca è vietato l'opporre la eccezione desunta dalla qualità di non commerciante; e le cambiali, i pagherò e altri recapiti all'ordine, come i pagherò di corredo ai pegni, sottopongono qualunque obbligato verso la banca, ancorchè non negoziante; all'esecuzione parata e personale, con godere di tutti i privilegi delle cambiali all'ordine firmate da persone addette al commercio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-180

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo