StatutoTitolo IV

Art. 173

In vigore dal 17 feb 1875
Allo stralciò della banca si provvede da una commissione di sette membri, quattro dei quali nominati direttamente dalla assemblea generale degli azionisti, e tre eletti dal consiglio superiore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-173

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