Art. 173
StatutoTitolo IV

Art. 173

173 / 186
In vigore dal 17 feb 1875
Allo stralciò della banca si provvede da una commissione di sette membri, quattro dei quali nominati direttamente dalla assemblea generale degli azionisti, e tre eletti dal consiglio superiore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-173