Statuto›Titolo IV
Art. 174
174 / 186In vigore dal 17 feb 1875
Lo stralcio non deve durare più chi sei mesi. Se al termine del semestre rimanessero titoli o valori non realizzati, si venderanno al pubblico incanto, onde l'effetto sia che due mesi dopo, realizzato tutto l'attivo e chiuso lo stralcio, venga repartito agli azionisti ciò che loro appartiene.
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