Statuto›Titolo XXIII
Art. 226
In vigore dal 12 nov 1867
Siccome pel disposto del superiore il numero degli Accademici non può essere diminuito, perciò l'Accademia deve concedere nuovamente ad altri le porzioni che abbia riammensate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-226