StatutoTitolo XXII

Art. 221

In vigore dal 12 nov 1867
I creditori dell'Accademico agiscono contro la porzione accademica colle azioni che le Leggi del Regno accordano contro i crediti o diritti incorporali di ogni debitore, ma nel modo e colle modificazioni spiegate nell' delle presenti Leggi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-221

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