Art. 221
StatutoTitolo XXII

Art. 221

221 / 242
In vigore dal 12 nov 1867
I creditori dell'Accademico agiscono contro la porzione accademica colle azioni che le Leggi del Regno accordano contro i crediti o diritti incorporali di ogni debitore, ma nel modo e colle modificazioni spiegate nell' delle presenti Leggi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-221