Statuto›Titolo XXII
Art. 218
In vigore dal 12 nov 1867
Nelle disposizioni o alienazioni per atti tra i vivi, siano correspettive o gratuite, fatte a favore delle persone nominate nel superiore , se il donatario o l'alienatario sia uno di quelli, che a tenore delle presenti Leggi possono o devono essere rappresentati da un procuratore, l'Accademico disponente o alienante resterà di diritto, e non potrà ricusare di essere il procuratore del suo ascendente, discendente, collaterale o coniuge in favore del quale abbia disposto, e non potrà lasciare questa rappresentanza, finché il donatario o alienatario non sia divenuto capace a disimpegnare da se stesso le ingerenze accademiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-218