Statuto›Titolo XXIII
Art. 223
In vigore dal 12 nov 1867
In tutti i casi, nei quali per le presenti Leggi si apre a favore dell'Accademia il diritto di riammensare le porzioni accademiche, essa delibera nel modo prescritto dall', se voglia o no esercitare quel suo diritto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-223