Statuto›Titolo XXIII
Art. 224
In vigore dal 12 nov 1867
Se l'Accademia delibera di non esercitare il suo diritto di riammensazione, la porzione accademica si deferisce al successore, secondo l'ordine di ragione, e nei modi e sotto le condizioni fissate dalle presenti Leggi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-224