StatutoTitolo XXIII

Art. 224

In vigore dal 12 nov 1867
Se l'Accademia delibera di non esercitare il suo diritto di riammensazione, la porzione accademica si deferisce al successore, secondo l'ordine di ragione, e nei modi e sotto le condizioni fissate dalle presenti Leggi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-224

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo