StatutoTitolo XXIII

Art. 224

In vigore dal 12 nov 1867
Se l'Accademia delibera di non esercitare il suo diritto di riammensazione, la porzione accademica si deferisce al successore, secondo l'ordine di ragione, e nei modi e sotto le condizioni fissate dalle presenti Leggi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-224

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Art. 224 Regio Decreto che approva un nuovo statuto organico della Reale Accademia degli Immobili, cui appartiene il Teatro della Pergola in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo