Art. 224
StatutoTitolo XXIII

Art. 224

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In vigore dal 12 nov 1867
Se l'Accademia delibera di non esercitare il suo diritto di riammensazione, la porzione accademica si deferisce al successore, secondo l'ordine di ragione, e nei modi e sotto le condizioni fissate dalle presenti Leggi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-224