Statuto›Titolo XXII
Art. 222
In vigore dal 12 nov 1867
Se una porzione accademica fosse esposta in vendita coatta per dovere essere realizzata a comodo dei creditori di un Accademico, in questo caso l'Accademia riammensa la porzione stessa per il giusto prezzo determinabile colle stime da farsene ai termini di ragione, e pagabile ai creditori, i quali trovano nel prezzo il surrogato della porzione accademica del loro debitore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-222