Statuto›Titolo XXIII
Art. 228
In vigore dal 12 nov 1867
L'Accademia non è legata da verun termine di rigore per procedere alla nuova concessione delle porzioni accademiche che avesse riammensate; la nuova concessione deve farsi quando si presenti o si trovi una occasione congruamente attendibile; e nell'intervallo, e fintantochè non sia fatta la nuova concessione, i frutti prodotti dalla porzione riammensata cedono ad incremento delle rendite dell'Accademia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-228