StatutoTitolo XXIV

Art. 231

In vigore dal 12 nov 1867
Gli arbitri sono sempre in numero di tre, e vengono scelti fra quelli che per le Leggi generali del Regno hanno le qualità richieste per essere eletti Giudici compromissari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-231

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