StatutoTitolo XXIV

Art. 232

In vigore dal 12 nov 1867
Gli Accademici, i procuratori degli Accademici e l'Avvocato consultore dell'Accademia, non possono essere scelti per arbitri, ancorchè abbiano, o respettivamente avessero le qualità contemplate nel superiore .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-232

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 232 Regio Decreto che approva un nuovo statuto organico della Reale Accademia degli Immobili, cui appartiene il Teatro della Pergola in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo