Art. 232
StatutoTitolo XXIV

Art. 232

232 / 242
In vigore dal 12 nov 1867
Gli Accademici, i procuratori degli Accademici e l'Avvocato consultore dell'Accademia, non possono essere scelti per arbitri, ancorchè abbiano, o respettivamente avessero le qualità contemplate nel superiore .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-232