Statuto›Titolo XXIV
Art. 232
232 / 242In vigore dal 12 nov 1867
Gli Accademici, i procuratori degli Accademici e l'Avvocato consultore dell'Accademia, non possono essere scelti per arbitri, ancorchè abbiano, o respettivamente avessero le qualità contemplate nel superiore .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-232