StatutoTitolo XXIV

Art. 233

In vigore dal 12 nov 1867
Se la contesa è dei singoli Accademici fra loro, ciascheduna delle due parti nomina un arbitro, e l'Accademia nomina il terzo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-233

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 233 Regio Decreto che approva un nuovo statuto organico della Reale Accademia degli Immobili, cui appartiene il Teatro della Pergola in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo