Statuto›Titolo XXIV
Art. 233
233 / 242In vigore dal 12 nov 1867
Se la contesa è dei singoli Accademici fra loro, ciascheduna delle due parti nomina un arbitro, e l'Accademia nomina il terzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-233