Art. 233
StatutoTitolo XXIV

Art. 233

233 / 242
In vigore dal 12 nov 1867
Se la contesa è dei singoli Accademici fra loro, ciascheduna delle due parti nomina un arbitro, e l'Accademia nomina il terzo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-233