StatutoTitolo XXIV

Art. 234

In vigore dal 12 nov 1867
Se poi la contesa è fra uno o più Accademici da una parte, e l'Accademia dall'altra, allora l'Accademia nomina un arbitro; l'altro arbitro viene nominato da quello o quelli Accademici che hanno contesa coll'Accademia, e questi arbitri nominano fino da principio il terzo arbitro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-234

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Art. 234 Regio Decreto che approva un nuovo statuto organico della Reale Accademia degli Immobili, cui appartiene il Teatro della Pergola in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo