StatutoTitolo XX

Art. 179

In vigore dal 12 nov 1867
Essa perviene e rimane in ogni Accademico condizionata al puntuale pagamento delle spese, tasse e penali stabilite nelle presenti Leggi, ed obbligata perciò a favore dell'Accademia con assoluta prelazione sopra qualunque creditore dell'Accademia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-179

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 179 Regio Decreto che approva un nuovo statuto organico della Reale Accademia degli Immobili, cui appartiene il Teatro della Pergola in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo