Art. 179
StatutoTitolo XX

Art. 179

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In vigore dal 12 nov 1867
Essa perviene e rimane in ogni Accademico condizionata al puntuale pagamento delle spese, tasse e penali stabilite nelle presenti Leggi, ed obbligata perciò a favore dell'Accademia con assoluta prelazione sopra qualunque creditore dell'Accademia.
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